Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, ordinanza 14 marzo 2019, n. 7333, sez. II civile

Violazione delle norme che impongono una altezza massima dei fabbricati o che vietano le sopraelevazioni - Effetti urbanistici e civilistici in caso di violazione.
 

La violazione delle norme contenute nel piano regolatore che impongono una altezza massima dei fabbricati o che vietano le sopraelevazioni hanno un impatto urbanistico. Sotto il profilo edilizio ed urbanistico, l'eventuale violazione delle altezze può essere sanzionata con la demolizione. Sotto il profilo civilistico, invece, la violazione delle distanze può comportare solo un'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno (ex art. 872 c.c.).