Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27256, sez. II civile

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO - Alienazione separata del soprasuolo dal sottosuolo - Validità - Fondamento - Fattispecie.

 

È valida una separata alienazione del soprasuolo dal sottosuolo quali entità giuridicamente autonome, nonché la costituzione in via accessoria di diritti di servitù in favore del sottosuolo trasferito all'acquirente e a carico del soprasuolo rimasto all'alienante, al fine della migliore utilizzazione del fondo alienato, scindendosi l'unica proprietà originaria appartenente a un solo soggetto in più proprietà distinte in senso verticale facenti capo a soggetti diversi.

(La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie di compravendita di terreni montani per escavazione di marmo e pietra similare, con specifica pattuizione che tutta la legna, erba e pattume sarebbero restati a beneficio del venditore).