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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5732, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - Veduta in appiombo o verticale esercitabile dalle aperture dei singoli appartamenti condominiali - Diritto del proprietario - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.

 

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.