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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, sentenza 29 maggio 2019, n. 14710, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO -MURO DI CINTA - DISTANZE - Distanze legali - Domanda di riduzione in pristino - Trascrizione - Contenuto.

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE.
 

Perché la trascrizione della domanda giudiziale diretta a denunziare la violazione delle distanze legali produca gli effetti indicati dall'art. 2653, n. 1, c.c. (ovvero, perché vi sia precisa correlazione tra la domanda riportata nella nota e la pronuncia giudiziale che si voglia opporre ai terzi che abbiano frattanto acquistato diritti sul medesimo bene immobile), è sufficiente che nella relativa nota siano inseriti elementi di individuazione riferiti al complesso immobiliare, potendosi dall'atto evincere che l'annotazione riguarda soltanto singoli beni da cui tale complesso è costituito.


PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA DISTANZE - Distanze legali - Muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale - "Costruzione" agli effetti delle distanze legali - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, soggiace alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico.