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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 12 luglio 2019, n. 18831, sez. Unite civili

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - Accordo tra beneficiari sulla divisione dei beni in “trust” di un “trust inter vivos” con finalità successoria - Azione di annullamento per violenza e dolo ex art. 761 c.c. e azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c. - Applicabilità del criterio di giurisdizione ex art. 50 della l. n. 218 del 1995 - Esclusione - Applicabilità del criterio generale di cui all’art. 3 della stessa legge - Sussistenza - Accordo di deroga della giurisdizione in favore di arbitrio straniero - Operatività.
 

In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili.



DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - “Trust inter vivos” con finalità successoria - Donazione indiretta - Configurabilità - Fondamento - Trasferimento dal “trustee” ai beneficiari finali dopo la morte dell’originario disponente - Natura di atto “mortis causa” - Esclusione.
 

Il "trust inter vivos", con effetti "post mortem", deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa.