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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 22 marzo 2019, n. 8240, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - Transazione divisionale - Accertamento - Criteri.
 

Ai fini dell'interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell'accordo divisorio, in mancanza non soltanto dell'"aliquid datum aliquid retentum", ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie.


DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - RESCISSIONE PER LESIONE - ATTI DIVERSI DALLA DIVISIONE - TRANSAZIONE - Accordi "paradivisori" - Funzione - Disciplina.
 

Gli accordi "paradivisori", volti alla formazione di porzioni dei beni da assegnare a determinate condizioni, pur non producendo l'effetto distributivo dei beni stessi tipico del contratto di divisione, hanno finalità preparatoria di quest'ultimo ovvero, ove insorgano successivi contrasti su punti non risolti col negozio stesso, del provvedimento del giudice. I predetti accordi, una volta perfezionati, non possono essere oggetto di recesso unilaterale, ma possono essere revocati o risolti soltanto col consenso unanime delle parti contraenti e possono essere impugnati con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ivi compresa l'azione di rescissione ex artt. 763 e 764 c.c. per lesione oltre il quarto.


DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - RESCISSIONE PER LESIONE - ATTI DIVERSI DALLA DIVISIONE - TRANSAZIONE - Rescindibilità per lesione dell'atto di divisione - Accertamento - Contenuto - Condizioni.
 

Al fine di escludere la rescindibilità dell'atto di divisione, ai sensi dell'art. 764, comma 2, c.c., non è sufficiente constatare che esso contenga una contestuale transazione, ma occorre pure accertare che quest'ultima, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote ereditarie, abbia riguardato proprio le questioni costituenti presupposto ed oggetto dell'azione di rescissione.