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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 14 luglio 2011, n. 15501, sez. II civile

Divisione - Divisione ereditaria - Fatta del testatore - Norme per la formazione delle porzioni - Divisione ereditaria del testatore - Norme per la formazione delle porzioni - Cosiddetta divisione regolata - Nozione - Ripartizione in quote del patrimonio immobiliare mediante individuazione dei beni - Cosiddetta "divisio inter liberos" - Configurabilità - Effetti - Erede escluso dall'assegnazione del cespite - Carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio - Sussistenza.


Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 cod. civ.), che ricorre se il "de cuius" si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta "divisio inter liberos" (art. 734 cod. civ.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. Ne consegue che l'erede escluso dall'assegnazione del cespite cui si riferisce la controversia nel corso della quale si è verificato il decesso del dante causa versa in una situazione di carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 733 e 734.
Massime precedenti Conformi: n. 6110 del 1981.
Massime precedenti Vedi: n. 18561 del 2009.