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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 2 settembre 2020, n. 18211, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - CONSEGNA DEI DOCUMENTI - Donazione della nuda proprietà di un bene - Riserva di usufrutto congiuntivo in favore del donante medesimo e del coniuge - Morte del donante - Conseguenze ai fini della collazione.

In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.