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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 23 aprile 2010, n. 9744, sez. II civile

I) Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Operazioni divisionali – Retratto successorio – Esercizio del diritto di prelazione - Domanda di riscatto proposta dal difensore munito di procura in calce o a margine dell'atto - Ammissibilità - Procura speciale conferita per lo scioglimento della comunione e per l'esercizio del retratto - Validità - Sussistenza - Criteri.


Il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 cod. civ. a favore dei coeredi, viene ad esistenza solo con la manifestazione di volontà che può essere espressa pure con l'atto introduttivo del giudizio, sempre che tale manifestazione sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sua sottoscrizione di tale atto, o con il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell'atto o in calce allo stesso; né può assumere rilievo, in senso contrario, il fatto che la procura speciale sia stata conferita, con il medesimo atto, per lo scioglimento della comunione dei beni e, solo incidentalmente, per l'esercizio del retratto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 713 e 732; Cod. Proc. Civ. artt. 83 e 84.
Massime precedenti Conformi: n. 8728 del 1998, n. 3470 del 2010.
Massime precedenti Vedi: n. 2387 del 1998.


II) Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Operazioni divisionali – Retratto successorio – Esercizio del diritto di prelazione - Diritti di prelazione e riscatto in favore del coerede - Condizioni - Alienazione di quota ereditaria intesa come porzione dell'"universum ius defuncti" - Necessità - Oggetto del contratto come entità a sé stante - Diritti di prelazione e riscatto - Sussistenza - Esclusione.


I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ. in favore del coerede postulano che l'alienazione compiuta da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", e vanno perciò esclusi quando, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732.
Massime precedenti Conformi: n. 1852 del 2006.
Massime precedenti Vedi: n. 13704 del 1999, n. 20561 del 2008.