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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 4 marzo 2011, n. 5266, sez. II civile

Divisione - Divisione giudiziale - Giudizio di divisione - Singole fasi - Conclusione - Progetto di divisione - Mancata contestazione delle parti - Esecutività - Conseguenze - Provvedimento ordinatorio relativo alle operazioni divisionali - Necessita - Fattispecie.


Nel giudizio di divisione della cosa comune, il risultato finale - della trasformazione dei diritti "pro quota" dei singoli partecipanti in altrettanti diritti individuali di proprietà esclusiva su concrete e determinate porzioni di beni comuni - si attua attraverso tre fasi fondamentali: la fase della c.d. assificazione, quella della formazione delle quote e quella della attribuzione. Tale sequenza ha carattere progressivo per cui non possono i condividenti chiedere direttamente l'attribuzione senza che il giudice abbia previamente disposto il progetto di formazione delle quote ed abbia precisato le modalità della divisione, dando disposizioni in merito all'estrazione a sorte dei lotti. Ne consegue che, ove al progetto divisionale non siano state sollevate contestazioni ed esso sia, conseguentemente, divenuto esecutivo, il giudice deve provvedere, con ordinanza non impugnabile, all'attuazione di tale progetto e dare disposizioni in merito all'estrazione a sorte dei lotti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto corretto il differimento delle operazioni divisionali, deciso dal giudice di primo grado, al passaggio in giudicato della pronuncia che doveva risolvere altre questioni dibattute dai condividenti, laddove, invece, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere all'estrazione a sorte dei lotti, come richiesto nell'atto di gravame, non avendo il Tribunale svolto tale attività).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 785 e 789.
Massime precedenti Vedi: n. 7255 del 1986.