Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DONAZIONE

Cassazione, ordinanza 17 settembre 2013, n. 21208, sez. VI – 2 civile

DONAZIONE – Modale.


Nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario. Nel caso di onere di assistere moralmente e materialmente il donante, l'allontanamento dalla casa di quest'ultimo non determina di per sé una causa non imputabile ai fini dell'accertamento della impossibilità della prestazione che estingue l'obbligazione, occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto per evitare che sorgesse l'ostacolo all'adempimento.