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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 11 aprile 2012, n. 5702, sez. Unite civili

Donazione - Facoltà del donante - Donazione modale - Clausola contrattuale - Configurabilità come "modus" ovvero come condizione risolutiva - Rilevanza - Effetti - Conseguenze.

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Clausola apposta alla donazione - Configurabilità come "modus" ovvero come condizione risolutiva - Rilevanza - Effetti - Conseguenze.


Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come "modus", che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 769, 793, 1359 e 1362
Massime precedenti Vedi: N. 6505 del 1979, N. 9388 del 1991, N. 5122 del 1999