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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 21 maggio 2012, n. 8018, sez. II civile

Donazione – Animus donandi - Revocazione per ingratitudine – Rapporti conflittuali fra le parti all’epoca dell’atto di liberalità – Non sussiste.


Non è suscettibile di revoca il contratto di donazione in favore dell’ex coniuge anche se i rapporti tra le parti all’epoca della stipulazione erano connotati da conflittualità.
(La Suprema Corte con la sentenza de qua ha statuito che lo spirito di liberalità va ravvisato nella consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale, secondo un intento pienamente discrezionale. Se dunque a realizzare la funzione economico-sociale della donazione concorre la spontaneità dell’attribuzione patrimoniale, essa, come tale, non si pone in relazione di incompatibilità, così da poter essere in concreto elisa, con la circostanza di un esasperato rapporto conflittuale, e finanche violento, esistente tra le parti del vincolo contrattuale, che, seppur presente al momento della conclusione del contratto, si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla valenza causale dell’attribuzione patrimoniale operata per liberalità, non integrando né l’ipotesi di cogenza giuridica, né quella di costrizione morale dell’anzidetta attribuzione, semmai corroborando proprio l’ipotesi contraria della decisa netta sussistenza dell’animus donandi, essendosi giunti alla formazione del vincolo nonostante il clima di conflittualità interpersonale in essere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 769 e 1325
Massime precedenti Vedi: N. 12325/1998 N. 1411/1997