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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 23 maggio 2013, n. 12830, sez. II civile

DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA - Forma - Atto pubblico - Esclusione.


Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 769, 782 e 809
Massime precedenti Conformi: N. 5333 del 2004
Massime precedenti Vedi: N. 23297 del 2009