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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 27 agosto 2012, n. 14654, sez. II civile

Donazione – Spirito di liberalità – Mancata prova – Esclusione – Negozio fiduciario – Esistenza di una pluralità di rapporti fra le parti – Presunzione – Sussiste.


Deve ritenersi negozio fiduciario quello con il quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce a un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di un diritto, il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario. Ne consegue che, in mancanza di prova di animus donandi, non costituisce donazione l’accredito di una somma di denaro effettuato nell’ambito di una cessione di titoli riconducibile al de cuius, laddove l’esistenza di una pluralità di rapporti patrimoniali fra il dante causa e uno degli eredi indichi in via presuntiva la sussistenza degli estremi di un negozio con pactum fiduciae nell’ipotesi in cui, quand’era ancora in vita la madre, uno dei figli era solito investire in titoli per conto di quest’ultima i ricavi dell’impresa familiare nell’ambito di un dossier intestato dal discendente all’antecedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782