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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 29 febbraio 2012, n. 3134, sez. II civile

Donazione - Indiretta - Caratteri - Compravendita con riserva di nomina dell'acquirente - Pagamento del prezzo con danaro proprio dello stipulante - Riserva della proprietà in favore del venditore - Donazione indiretta - Configurabilità.


La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 809, 1322, 1401, 1404, 1470 e 1523
Massime precedenti Conformi: N. 5333 del 2004
Massime precedenti Vedi: N. 4015 del 2004