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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 3 novembre 2009, n. 23297, sez. II civile (Conf.)

Donazione – Indiretta – Negozio mezzo – “Negozium mixtum cum donatione” - Causa - Forma - Atto pubblico - Necessità - Esclusione - Fondamento.


Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale "negotium" non é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 769, 782, 809, 1351 e 1470; Preleggi art. 12.
Massime precedenti Vedi: n. 1214 del 1997, n. 5333 del 2004, n. 13337 del 2006, n. 1955 del 2007.