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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 7 aprile 2015, n. 6925, sez. II civile

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - Effetti dell'imposizione dell'onere - Diminuzione di valore del bene donato - Rilevanza ai fini della riduzione della donazione.

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA.


In materia di donazione modale, l'imposizione di un onere in capo al donante - sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso - comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556., Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 793
Massime precedenti Vedi: N. 5888 del 1985