Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 8 novembre 2013, n. 25248, sez. II civile

Donazione – Revoca per ingratitudine – Richiesta di alimenti da parte del donante – Rifiuto da parte del donatario - Pensione dell’alimentando ritenuta idonea alle sue esigenze – Ingiuria grave – Sussistenza – Esclusione – Revoca della donazione – Ammissibilità – Esclusione.


In tema di revoca delle donazioni per ingratitudine, il diritto agli alimenti del donante è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte del beneficiario di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi. Ne consegue che se la pensione riscossa dall’alimentando è sufficiente per le esigenze di vita quotidiane non ci sono spazi per la richiesta di alimenti il cui rifiuto, quindi, non può giustificare la revoca della donazione.