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Categoria: DONAZIONE

Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2013, n. 25340, sez. VI -2 civile

Donazione.


In merito all'interpretazione di una clausola inserita in un contratto di donazione di immobile che preveda la retrocessione dello stesso allorché non venga adibito ad uso scolastico, deve ritenersi che detta clausola non limiti il tipo di didattica, ponendo la generica definizione di "uso scolastico" in rapporto di alternatività con un qualsiasi altro diverso scopo, né tale limitazione può farsi derivare dalla intitolazione del fabbricato o dalla previsione, espressa, che l'immobile "rimanga adibito a scuole comunali", giacché l'intitolazione non vale, di per sé, a circoscrivere l'utilizzazione consentita, mentre il sintagma "scuole comunali" è suscettibile di accogliere e, al contempo, di consentire, secondo i bisogni della comunità locale via via emergenti, la destinazione a qualsiasi istituto di istruzione, gestito direttamente dal Comune o anche - nel nuovo ordinamento costituzionale e amministrativo della Repubblica - dalla Regione.