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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 11 aprile 2014, n. 16035, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Edificazione abusiva - Ordine di demolizione - Alienazione del manufatto a terzi in epoca precedente all'ordine - Rilevanza - Esclusione.


In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo.
(In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'acquirente, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione).
Riferimenti normativi: D.P.R. 06/06/2001 num. 380 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665
Massime precedenti Conformi: N. 39322 del 2009, N. 47281 del 2009
Massime precedenti Vedi: N. 16687 del 2009, N. 45301 del 2009