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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 11 febbraio 2021, n. 3280, sez. I civile

Riscatto dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica Conclusione del procedimento per il riscatto – Eccezione della decadenza dall'assegnazione in locazione.

In tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, laddove il procedimento attivato con  la presentazione della domanda di riscatto si concluda con l'accettazione e la comunicazione del prezzo (determinato ai sensi della L. n. 513 del 1977, art. 28), da parte dell'amministrazione, con conseguente riconoscimento definitivo del diritto dell'assegnatario al trasferimento della proprietà dell'alloggio, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., si attua la trasformazione irreversibile del diritto al godimento dell'alloggio assegnato, condotto in locazione  semplice,  in diritto al trasferimento della proprietà dell'alloggio stesso, e, dovendosi presumere che l'esame dei requisiti soggettivi sia già stato effettuato dall'amministrazione, salvo il successivo atto pubblico di trasferimento della proprietà, non può intervenire, prima del suddetto atto traslativo, la decadenza dall'assegnazione in locazione, in relazione all'accertamento di determinati fatti sopravvenuti o scoperti successivamente da parte dell'amministrazione.