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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 12 febbraio 2020, n. 5508, sez. III penale

EDILIZIA - Urbanistica - Reato di lottizzazione abusiva - Violazione del vincolo idrogeologico - Configurabilità - Ragioni.
 

Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche quando vengono realizzate un insieme di opere che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in violazione del vincolo idrogeologico, atteso il richiamo da parte dell'art. 44, comma 1, lett. c), primo periodo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all'art. 30 dello stesso d.P.R., che, descrivendo la lottizzazione abusiva dei terreni, fa riferimento alla violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali.

(In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, la violazione del vincolo indicato non integra il diverso reato di edificazione nelle zone vincolate, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire di cui al secondo periodo del medesimo art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).