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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 15 gennaio 2015, n. 7405, sez. III penale

EDILIZIA - Costruzione abusiva - Sanatoria - Requisiti - "Doppia conformità" - Fattispecie di asservimento di particella ai fini del superamento del limite di cubatura.


In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.
(Fattispecie relativa ad illegittimo rilascio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato per intervento eseguito su particella catastale alla quale, successivamente all'abuso, era stata asservita altra particella al fine di superare il limite di cubatura stabilito dalle previsioni urbanistiche).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36,  DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45
Massime precedenti Conformi: N. 11149 del 2002, N. 39895 del 2013, N. 47402 del 2014
Massime precedenti Vedi: N. 40969 del 2005, N. 24451 del 2007, N. 42526 del 2008, N. 19587 del 2011