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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 15 gennaio 2020, n. 1443, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Fiscalizzazione dell'abuso edilizio - Presupposto della difformità parziale delle opere realizzate - Interventi edilizi in violazione delle norme paesaggistiche - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
 

In tema di violazioni edilizie, la cd. procedura di "fiscalizzazione" dell'abuso di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - secondo la quale, per le opere eseguite in parziale difformità, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente dell'ufficio preposto dispone, in luogo della demolizione, una sanzione ammnistrativa più elevata - non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai essere ritenute "in parziale difformità", atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato.