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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 20 marzo 2014, n. 13014, sez. III penale

EDILIZIA E URBANISTICA - Mutamento di destinazione d’uso – Titolo abilitativo – Difformità delle opere.


In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), in caso di mutamento di destinazione d'uso edilizio per difformità totale delle opere rispetto al titolo abilitativo, l'individuazione della precedente destinazione d'uso non si identifica con l'uso fattone in concreto dal soggetto utilizzatore, ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito, in quanto il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.
In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile attuato attraverso l'esecuzione di opere edilizie e realizzato dopo la sua ultimazione configura un'ipotesi di ristrutturazione edilizia che integra il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), in quanto l'esecuzione di lavori, anche se di modesta entità, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.