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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 20 marzo 2015, n. 5689, sez. I civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - Domanda di riscatto - Insorgenza in capo all'assegnatario del diritto soggettivo alla stipula del contratto suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica - Condizioni - Conclusione del procedimento amministrativo con la comunicazione dell'accettazione e del prezzo di cessione da parte dell'amministrazione - Necessità - Predeterminazione legale dei criteri per la fissazione del prezzo di cessione - Irrilevanza.


In tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, laddove il procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto si concluda con l'accettazione e la comunicazione del prezzo da parte dell'amministrazione, l'assegnatario in locazione, in mancanza di fatti impeditivi sopravvenuti (come la decadenza o la revoca dell'assegnazione), diviene titolare di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., mentre, se l'amministrazione non abbia comunicato l'accettazione della domanda di riscatto e l'indicazione del relativo prezzo di acquisto, non sorge alcun diritto quand'anche la legge indichi già i criteri per la determinazione del prezzo sulla base di parametri vincolanti, giacché, in tal caso, non può ritenersi venuta meno la discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
(Fattispecie in tema di riscatto di immobili già della Gescal a prezzo vincolato ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 14/02/1963 num. 60, Legge 22/10/1971 num. 865, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28, DPR 17/01/1959 num. 2
Massime precedenti Vedi: N. 7701 del 2005, N. 13431 del 2005, N. 11334 del 2007