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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 24 marzo 2014, n. 13841, sez. III penale

ABUSI EDILIZI - Reati edilizi - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela – Autorizzazione – Nudo proprietario – Atto di sequestro – Legittimità – Non sussiste.


L'autore materiale della contravvenzione edilizia va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge.
(Nella specie, non risponde di abuso edilizio il nudo proprietario anche se ha accettato, all'atto di sequestro, la nomina di custode giudiziario dell'immobile).