Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3953, sez. III civile

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Mutamento di destinazione d'uso - Titolo abilitativo - Necessità - D.L. 12 settembre 2014, n. 133 - Interventi di manutenzione straordinaria - Estensione - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di reati urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo irrilevanti le modifiche apportate dall'art. 17 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014) all'art. 3 del citato d.P.R. che, nell'estendere la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso.

(Fattispecie relativa a trasformazione, attraverso opere interne ed esterne, di un immobile da deposito ad uso residenziale).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3,  DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22,  DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 bis,  DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 ,  Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 art. 17,  Legge 11/11/2014 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 9894 del 2009, N. 9894 del 2009, N. 8739 del 2010, N. 7216 del 2011, N. 4943 del 2012, N. 43885 del 2012, N. 5712 del 2014, N. 39897 del 2014