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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 29 luglio 2020, n. 23010, sez. III penale

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva c.d. materiale - Costruzione senza autorizzazione - Differenze - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, integra il reato di lottizzazione abusiva cd. "materiale" o fisica, e non quello di costruzione senza titolo abilitativo, la realizzazione di un nuovo fabbricato che, per caratteristiche o dimensioni, sia idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale, mentre, nel caso di costruzione senza titolo abilitativo, l'intervento, per le dimensioni del manufatto, non presuppone opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica di lottizzazione abusiva attribuita dal giudice di merito alla realizzazione di due immobili non destinati allo svolgimento di attività agricole bensì turistico-ricettive, di sbancamenti significativi, di parcheggi interrati e di strade di raccordo).



EDILIZIA - Ristrutturazione edilizia – Nozione - Demolizione e ricostruzione di immobili – Demolizione finalizzata al solo recupero della volumetria – Esclusione.


Non costituisce ristrutturazione edilizia, bensì nuova costruzione, la demolizione di più corpi di fabbrica distanti tra loro e l'edificazione, al loro posto, di un unico immobile mediante accorpamento delle volumetrie espresse da quelli preesistenti, ricostruito in area di sedime diversa da quella precedentemente occupata, in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, per gli interventi di ristrutturazione edilizia è necessaria la conservazione o il ripristino dell'immobile preesistente, del quale – anche a prescindere dalla identità di sagoma - deve essere comunque garantito il recupero, rispettando l'area di sedime del manufatto originario e senza possibilità di incrementarne la volumetria utilizzando quella di edifici diversi demoliti, fatte salve le deroghe eccezionalmente consentite dalla legge nei soli casi e limiti in essa previsti.