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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 9 novembre 2020, n. 31182, sez. III penale

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni e delle opere abusive - Sentenza di proscioglimento per prescrizione che abbia accertato la sussistenza del reato - Omessa confisca - Impugnazione del procuratore generale - Confisca disposta in appello - Vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico - Annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione - Necessità - Ragioni.

In tema di lottizzazione abusiva, la decisione di appello che, in accoglimento dell'impugnazione del procuratore generale, abbia disposto la confisca dei terreni e delle opere abusive, omessa nella sentenza di proscioglimento di primo grado per intervenuta prescrizione, senza motivare adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, va annullata con rinvio affinché sia colmato tale deficit argomentativo nel decidere, ex art. 578-bis cod. proc. pen., sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.