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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza 16 giugno 2021, n. 4648, sez. IV

Proroga del permesso di costruire Termini.

Il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori deve essere accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate, fermo restando la richiesta di proroga e non l'automatica sospensione dei termini di cui all'art. 15 del DPR n. 380/2001.