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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza 4 gennaio 2021, n. 43, sez. VI

Presupposto della 'doppia conformità' per gli interventi edilizi in sanatoria – Necessità.

Deve ricordarsi che l'articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001, nel disciplinare l'accertamento  di  conformità, ossia quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, ma conformi alla normativa applicabile, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione  dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria, non potendosi affatto accogliere l'istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, la cui attuale praticabilità è stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza medesima. Tale approdo, che richiede la verifica della 'doppia conformità', deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la  presentazione  dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità.