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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 27 aprile 2021, n. 124

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Previsione, nel caso di intervento consistente nel mutamento di destinazione d'uso senza opere, che l'intervento edilizio è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività [SCIA].

Ammissione degli interventi in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali. Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria. Previsioni relative al rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell'altezza minima interna. Paesaggio - Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2012 [Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico] - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti - Previsione che gli interventi sono realizzabili mediante procedimento unico, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto degli standard urbanistici, della dotazione di parcheggi pertinenziali e delle opere di urbanizzazione. Modifiche agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 30 del 2019 [Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati].

 

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi,

  1. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d’uso senza opere alla segnalazione certificata d’inizio attività di cui all’art. 13-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), anche con riguardo agli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»;

  2. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall’art. 24, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 febbraio 2020, n. 1 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio), nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge della Regione Liguria 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento);

  3. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019;

  4. dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall’art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con i ricorsi di cui al reg. ric. n. 35 e n. 41 del 2020;

  5. dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall’art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con i ricorsi di cui al reg. ric. n. 35 e n. 41 del 2020;

  6. dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2020;

  7. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020;

  8. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall’art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con i ricorsi di cui al reg. ric. n. 35 e n. 41 del 2020;

  9. dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020.