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Categoria: EDILIZIA

TAR Campania - Salerno, sentenza 8 luglio 2021, n. 1680, sez. II

EDILIZIA E URBANISTICA - Ristrutturazione edilizia - Decreto cd. “semplificazioni” - Ristrutturazione leggera - Nuova costruzione - Non sussiste - Ricostruzione Sussiste.

Per "nuova costruzione" si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado dl amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e dl permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo; il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento; la configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituito dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l'esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l'opera non deve creare un carico urbanistico. Si sussumono, per contro, nell'alveo categoriale delle opere di restauro e di risanamento conservativo tutti quegli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Per stabilire se un intervento vada ascritto alla categoria della ristrutturazione edilizia piuttosto che a quella del restauro o risanamento conservativo, occorre effettuare una valutazione complessiva e sistemica del medesimo, verificando se le opere realizzate abbiano comportato o meno il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dello stesso, incompatibile con i concetti di restauro e risanamento conservativo che invece presuppongono la realizzazione di opere che lasciano inalterata la struttura originaria; affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia e non di risanamento conservativo, è sufficiente che risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi ovvero l'ordine in cui erano disposte le diverse porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente; ciò determina il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria di risanamento conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della superficie; nell'ambito applicativo della ristrutturazione edilizia, sono, invece, ricompresi quegli interventi "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”.

La giurisprudenza interpreta la norma in modo rigoroso, assumendo che la nuova formulazione dell'art. 3, comma I, lett. d), del D.P.R. 380/01, recante la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, ricomprendendo tra gli stessi anche quelli di "demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente", abbia eliminato il previgente obbligo del rispetto della precedente sagoma, come puntualmente osservato dalla condivisibile giurisprudenza; a dirimere qualsivoglia dubbio interpretativo ed applicativo è intervenuto il Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, (noto come Decreto Semplificazioni), conv. in L. 11.09.2020, n. 120, il quale, nell'incidere in maniera significativa sul regime giuridico dei titoli edilizi, semplificandoli e ridefinendoli nei loro contorni applicativi, ha, segnatamente, riscritto i margini di operatività della stessa fattispecie della ristrutturazione edilizia; da un lato, si delinea la figura della "ristrutturazione pesante", assentita mediante permesso di costruire o SCIA e così descritta nei termini di cui all'art. 10 comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/0: “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; dall'altro, si staglia, nello scenario giuridico, la fattispecie della "ristrutturazione leggera", come scandita nei termini di cui all'art. 3, comma I, lett. d): "costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.