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Categoria: EDILIZIA

TAR Lazio - Roma, sentenza 14 giugno 2021, n.7136, sez. II (stralcio)

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Sopraelevazione - Distanze legali - Edifici - Pareti finestrate - Inosservanza - Illegittimità Sussiste

Una sopraelevazione deve ritenersi come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante. Una sopraelevazione, comportando sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, non può qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i precedenti valori.