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Categoria: EDILIZIA

TAR Lazio, sentenza 26 maggio 2014, n. 5587, sez. I quater

EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Opere realizzare senza titoli – Scala in legno in sostituzione di quella in ferro in giardino – Rimozione – Legittimità.


Ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, richiamato dall’art. 16, L.R. 15/2008, sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
(Nella specie, è legittimo il provvedimento di rimozione della scala di legno abusiva in giardino anche se sostituisce quella di ferro deteriorata: non sussiste la prova della sussistenza del necessario titolo abilitativo alla realizzazione, quale opera atta a modificare la sagoma dell’edifico).