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Cassazione, sentenza 22 giugno 2021, n. 17811, sez. II civile

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - Identificazione dei beni trasferiti - Riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento - Necessità - Inclusione dei beni ex art. 2912 c.c. - Sussistenza – Conseguenze - Costruzione eretta sul terreno trasferito - Omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento - Irrilevanza.

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente.