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Cassazione, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2044, sez. III civile


In tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato), in quanto l'eccezionale facoltà prevista dall'art. 566 c.p.c. si riferisce al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori.