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Categoria: FALLIMENTO

* Tribunale di Udine, sentenza 22 maggio 2018, n. 25, sez. civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Società – Start up innovativa – Perdita dei requisiti – Fallibilità – Sussiste.

 

 

La natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione della società alla sezione speciale  del  registro delle imprese con la qualifica di start-up innovativa, così come quelli di periodico aggiornamento, non preclude di per sé l’accertamento in sede prefallimentare dell’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione di tale qualifica al fine di  verificare l’assoggettabilità o meno, sotto il profilo soggettivo, al fallimento della società resistente, in considerazione del potere di disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente non conformi a legge da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria nell’ambito di giudizi attribuiti  alla  sua  giurisdizione, qual è certamente il procedimento prefallimentare.

La start up innovativa deve ritenersi assoggettabile al fallimento se prima dei cinque anni dalla sua costituzione perde uno dei requisiti che ne attestano la vocazione all’innovazione e, nel caso di specie, non risulta che essa sia depositaria di una privativa industriale, non bastando la mera domanda di brevetto, né che abbia effettuato investimenti in ricerca e sviluppo. La start-up, essendone onerata, deve quindi provare la persistenza dei requisiti di legge per avvalersi dell’esenzione di non fallibilità di cui all’art. 31 del decreto legge n. 179/2012 convertito con modificazione in legge n. 221/2012.