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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2019, n. 27489, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - Compravendita immobiliare stipulata dal fallito dopo il fallimento – Inefficacia ex art. 44 L.F. Fondamento - Buona fede dei terzi acquirenti- Irrilevanza.
 

Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento.