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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 21 maggio 2021, n. 14049, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Atti tra coniugi - Accordo, in sede di separazione consensuale, prevedente il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi - Assoggettamento a revocatoria fallimentare - Configurabilità - Avvenuta omologazione dell’accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione.

L’accordo con cui coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli articoli 67 e 69 della legge fallimentare, non trovando tale azione ostacolo nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione.