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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 25 luglio 2019, n. 20215, sez. VI - 1 civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - Contratto preliminare di compravendita - Fallimento del promittente venditore - Scelta del curatore fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Manifestazione di volontà tacita o per fatti concludenti - Validità - Fattispecie.
 

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare ed in ipotesi di fallimento del promittente venditore, l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto, ai sensi dell'art. 72 l.fall. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione del giudice delegato, in quanto tale scelta costituisce espressione di una prerogativa discrezionale del curatore stesso.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il curatore avesse validamente espresso la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, proponendo l'azione di rilascio dell'immobile promesso in vendita dal fallito).