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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 29 maggio 2020, n. 10302, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO - Società - Trasformazione regressiva di una S.r.l. in società semplice - Fallimento della società semplice - Dopo un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese - Esclusione - Motivi.
 

In ipotesi di trasformazione regressiva di una società di capitali in società semplice, con conseguente cancellazione della società trasformata dal registro delle imprese e di iscrizione di quella derivata dalla trasformazione nell’apposito registro speciale, la decorrenza del termine annuale di cui all’articolo 10 della legge fallimentare va calcolato dalla detta cancellazione, con conseguente iscrizione nel registro speciale di cui all’art. 2 del D.P.R. 14 novembre 1999, n. 558.

In tema di fallimento, il principio emergente dalla sentenza 21 luglio 2000, n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001, n. 361 e 11 aprile 2002, n. 131 della Corte costituzionale, secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, prescritto dall’art. 10 della legge fallimentare ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l’applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, nei confronti delle quali il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezze delle situazioni giuridiche impone d’individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell’attività sia stata portata a conoscenza dai terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata.