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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3778, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE  ATTI TRA CONIUGI - Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall. - Riferibilità all’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 66 l. fall. - Esclusione - Fondamento.

 

L'art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. nel prevedere l'esclusione dall'assoggettamento all'azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis l.fall. ha riguardo alla sola azione revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria che, in base a quanto stabilito dall'art. 66 della stessa legge, è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile.

 

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE - Cosiddetta revocatoria incidentale - Ammissibilità - Effetti - Esclusione del credito o della garanzia fondati su titolo revocabile.


Nel giudizio di verifica dei crediti, il curatore, a norma dell'art. 95, comma 1, l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, può eccepire l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione, senza essere tenuto, per escludere il credito o la garanzia, a proporre l'azione revocatoria fallimentare, né ad agire in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 l. fall. Qualora, tuttavia, non sia stata proposta azione revocatoria in senso formale, ma sia stata solo sollevata eccezione, finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria, il giudice delegato non dichiara l'inefficacia del titolo del credito o della garanzia, dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, a ragione della revocabilità del relativo titolo, con effetti limitati all'ambito della verifica dello stato passivo al quale la richiesta del curatore è strettamente funzionale.