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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3854, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscenza effettiva - Necessità - Desumibilità della stessa da elementi presuntivi - Condizioni - Incensurabilità in cassazione.


In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente
deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.