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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 10 aprile 2013, n. 8678, sez. I civile

FALLIMENTO - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito.


Le attribuzioni di beni mobili o immobili disposte, nell'ambito degli accordi di separazione personale, da un coniuge in favore dell'altro rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria donazione e, dall'altro, a quelle di un atto di vendita e svela, dunque, una sua tipicità, che può colorarsi dei tratti propri dell'onerosità o della gratuità a seconda che l'attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l'altro coniuge del compimento di una serie di atti. Spetta dunque al giudice del merito, investito della domanda di inefficacia dell'atto dispositivo svolta da un terzo creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c. (o, come nella specie, dal fallimento del coniuge disponente, ai sensidell'art. 64 l. fall.), di accertare, in concreto, se l'attribuzione del cespite debba ritenersi compiuta a titolo oneroso od a titolo gratuito. E tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità.
(Nel caso di specie la moglie non è affidataria di figli minori, la misura dell’assegno è idonea a mantenere un tenore di vita equivalente. L’attribuzione dell’immobile da parte del marito fallito, divenuto in tal modo totalmente impossidente, non può ritenersi volta ad adempiere ad un obbligo giuridico nascente dalla separazione e risulta privo di qualsivoglia contropartita economica).