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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 10 aprile 2019, n. 10104, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Periodo sospetto - Termine a ritroso - Decorrenza - Pubblicazione della sentenza di fallimento - Iscrizione nel registro delle imprese - Irrilevanza - Fondamento.
 

In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del computo a ritroso del cd. periodo sospetto il "dies a quo" decorre sempre dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non già dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l.fall., non essendovi in questo caso da tutelare un eventuale stato soggettivo di ignoranza dell'intervenuto fallimento da parte del creditore, ma rilevando soltanto la sua conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.