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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 19 novembre 2018, n. 29741, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA - Società di capitali - Decisione dell’amministratore - Verbale notarile - Necessità - Organo amministrativo monocratico - Contenuto generico della determina - Irrilevanza - Ragioni.  

Nel concordato preventivo di una società di capitali la decisione di presentare la domanda di ammissione, salvo diversa previsione dello statuto, spetta all'organo amministrativo che delibera sempre con verbale notarile per esigenze di certezza della decisione in considerazione della sua importanza; nel caso di organo amministrativo monocratico, tuttavia, siffatta certezza è assicurata anche nel caso di una generica determina di proporre il concordato, in quanto il contenuto effettivo della proposta risulterà comunque dal ricorso sottoscritto dal medesimo legale rappresentante della società proponente.
 

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE Modifiche alla proposta concordataria - Procedimento teso alla revoca dell’ammissione ex art. 173 l.fall. Irrilevanza - Limite temporale - Fase anteriore alle operazioni di voto - Fondamento - Fattispecie.

Nel concordato preventivo le modifiche alla proposta presentata possono intervenire anche in pendenza del procedimento teso alla revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall., poiché l'art. 175, comma 2, l.fall. – nel testo applicabile "ratione temporis" prima della sua soppressione disposta dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 –, riconosce espressamente tale facoltà fino all'inizio delle operazioni di voto, al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad una proposta diversa da quella oggetto di omologa.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto che il proponente potesse modificare la proposta in pendenza del procedimento teso alla revoca della sua ammissione al concordato e prima del voto, mediante la presentazione di fideiussioni tese a migliorarla senza necessità di ulteriori attestazioni in ordine al piano concordatario rimasto immutato).