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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 9 gennaio 2013, n. 335, sez. I civile

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Vendita con incanto - Offerta dopo l'incanto - Modalità - Prestazione della cauzione - Commisurazione percentuale al prezzo di aggiudicazione provvisoria del primo incanto - Esclusione - Commisurazione percentuale al prezzo aumentato - Necessità.


In tema di vendita immobiliare disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la cauzione che, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica ad esso apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80), deve accompagnare la ivi descritta eventuale offerta in aumento dopo l'incanto, va percentualmente commisurata al prezzo contestualmente proposto dall'offerente, e non a quello di aggiudicazione provvisoria scaturito dal primo incanto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 571, 576, 580 e 584
Massime precedenti Vedi: N. 3470 del 1999, N. 7233 del 2006, N. 8328 del 2011